I PROSSIMI ANNI POTREBBERO ESSERE DEFINITI QUELLI ‘DELL’EDILIZIA CHE VERRÀ’. MAI COME NEL BIENNIO IN ARRIVO, INFATTI, IL SETTORE VIVRÀ UN PERIODO DI DECISA EVOLUZIONE E INNOVAZIONE. COINVOLGENDO IN PRIMIS I PROFESSIONISTI DEL MERCATO ELETTRICO E DELL’AUTOMAZIONE
Ci siamo lasciati il numero precedente con la conclusione di quello che abbiamo rinominato il “catalogo delle funzioni” della nostra casa, immaginando per ogni tipo di ambiente casalingo funzionalità varie tra cui il nostro cliente potesse scegliere e configurare la propria casa. Passiamo adesso all’ambito più ampio e vario del non residenziale, ovvero tutti quegli ambienti civili che però non hanno lo scopo residenziale, ma nel quale gli utenti lavorano, studiano, si aggregano, soggiornano temporaneamente, fanno acquisti e svolgono attività sportive e culturali, ecc….. Ovviamente è facile intuire se, come già per la casa la proposta delle funzioni e funzionalità fosse ampliabile e non completa, nel contesto che vogliamo affrontare le possibilità posso essere sotto un certo punto di vista abbastanza “classiche” e ripetute, dall’altra i vari ambiti di applicazioni porta ad un sottobosco di necessità tali da generare specifiche funzionalità adatte caso per caso. Per questo motivo cercheremo per cominciare ad introdurre il contesto, partendo anche da quello che è il contorno legislativo e normativo che il settore prevede e che l’Italia in quanto paese membro della comunità europea deve rispettare ed applicare. Gli anni che abbiamo davanti potremmo definirli quelli “dell’edilizia che verrà”, questo perché probabilmente mai come nel prossimo biennio 2008-2020 l’edilizia residenziale e non residenziale vivrà un periodo di decisa evoluzione ed innovazione in tutto il suo “processo”, dalla progettazione, al materiale, fino alla realizzazione.
La direttiva Europea EPBD e le sue conseguenze:
Il parlamento Europeo dalla sua nascita ha avuto, tra i vari scopi ed obiettivi, quello di emanare norme e leggi che unificassero comportamenti e modi di operare dei vari stati membri, e questo avviene ed è avvenuto costantemente in tutti i settori, tra cui anche quello edilizio ed energetico, settori che sono stati spesso accumuminati in fatto di azioni ed obiettivi da raggiungere. Proprio il contesto energetico e le varie politiche, anche globali e non solo europee, è quello che in realtà condiziona e condizionerà il mondo dell’edilizia, e dell’impiantistica in particolare, nei prossimi anni, in quanto ci si è resi conti di quanto siano energivori i nostri edifici e quanto questi incidano pesantemente sul bilancio energetico. Della cosiddetta Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), ovvero la direttiva Europea che definisce metodi ed obiettivi energetici legati agli edifici, sono state emesse negli anni varie release, ma quella che probabilmente ha fatto da sparti acque è stata a Direttiva 31/2010/EU, che ha introdotto obiettivi energetici importanti che sono stati il riferimento per la successiva release, ovvero la Direttiva 27/2012/EU.
Il concetto che in particolare la direttiva 31/2010 introduce e che fa da definizione fondamentale di riferimento, è quella dell’NZEB (Near Zero Energy Building), che riprenderemo più avanti, intorno al quale gravitano tutta una serie di strumenti ed effetti che analizzeremo brevemente.
APE: acronimo di attestato di prestazione energetica di un edificio, ha cambiato nome e caratteristiche negli ultimi 10 anni, ma dall’ultima sua versione, ed appunto con il recepimento da parte dell’Italia delle ultime versioni delle direttive energetiche europee, ha inglobato tra i suoi parametri di valutazione tutte le risorge energetiche e tipologie impiantistiche, in particolare per la valutazione energetica di ambienti non residenziali dove anche l’illuminazione e il suo impatto energetico viene preso in considerazione per il calcolo finale, ma su questo torneremo più avanti.
BIM: acronimo di Building Information Modeling, è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari. L’introduzione di questo modo di progettare, realizzare e gestire una costruzione rivoluzionerà il nostro modo di operare e dobbiamo “muoversi” a capirlo ed ad attrezzarci in merito, in quanto ad oggi, dal 1 Gennaio 2019 sarà richiesto obbligatoriamente per tutte le opere pubbliche superiori a 100 mila € per poi diventare negli anni successivi obbligatorio per qualsiasi opera pubblica. Al di là del mezzo, ovvero la piattaforma tecnologica, il BIM ha la sua vera rivoluzione nell’evoluzione mentale che deve essere fatta e che dovrebbe essere fatta indistintamente dal contesto pubblico, ovvero quello della “progettazione integrata”, ovvero il concetto in cui gli attori di una nuova costruzione invece di lavorare “singolarmente” a compartimenti stagni, fin dalla progettazione condividono informazioni, idee ed hanno un confronto continuo con tutti gli attori del processo per ottimizzare scelte tecniche e tecnologiche. Capite bene, specie in ottica sistemi di building automation questo modo di operare sia fondamentale.
Decreto requisiti minimi: il 26 Giugno 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Requisiti Minimi, ovvero il documento che specifica l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici, ovvero, insieme agli altri 2 decreti usciti lo stesso giorno (la nuova APE 2015 e il decreto relazione tecnica di progetto), le linee guida da seguire obbligatoriamente per la realizzazione nuovi edifici o la riqualificazione e/o ristrutturazione di edifici esistenti in Italia, in recepimento alle direttive Europee che abbiamo già citato. Il decreto assume un’importanza rilevante, e forse fino ad oggi sottovalutata, per chi si occupa di home & building automation in quanto definisce nel campo degli edifici non residenziali degli obblighi tecnici con precisi riferimenti e specifiche.
Per avere tutto più chiaro però riprendiamo alcune definizioni importanti che il decreto introduce:
Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
Riqualificazioni energetiche: Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
Riportate queste 2 definizioni e ricordando che tutto quello che il decreto prevede in fatto di obblighi e prescrizioni ovviamente vale anche in caso di nuove costruzioni, quello che si prevede in caso di edifici non residenziali è quanto segue:
In cado di Nuovi edifici o edifici soggetti a ristrutturazioni di primo livello: è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.
In caso di edifici sottoposti a riqualificazione energetica: è reso obbligatorio l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme alla Classe B della norma UNI EN15232
In pratica il decreto prevede, per i casi sopra citata l’obbligo della realizzazione di un sistema BACS, ovvero un sistema di Building Automation Control System.
EN 15232: il contributo dell’automazione
Perché un preciso riferimento alla norma UNI EN 15232, perché come dice il titolo della norma, “Prestazione energetica degli edifici – Incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici”, è una norma che permette di identificare e quantificare i risparmi energetici ottenibili con sitemi impiantistici più o meno automatizzati, ovvero questi sistemi che in ambito europeo vengono identificati dalla sigla BACS. L’importanza di questa norma e dei suoi contenuti tecnici risulta evidente se si osservano i valori di risparmio energetico ottenibili con l’utilizzo di sistemi BACS, che sulla figura riportata vengono identificati dalle classi di riferimento B ed A, e che in particolare nell’ambito non residenziali risultano avere dei valori davvero importanti.
Parlare di Building Automation e di una norma che tiene conto di queste soluzioni tecnologiche in ambito energetico potrebbe far pensare che la norma tenga conto anche di quelle funzionalità ed integrazioni che di “energetico” hanno ben poco, si pensi ai sistemi di integrazione Audio/video, ecc…, la norma invece a livello di funzioni tiene conto solo di funzioni che possono intervenire ed avere una valenza sui consumi energetici, ed in particolare la suddivisione nelle 4 classi in figura viene fatta secondo la valutazione delle seguenti funzionalità:
- Riscaldamento (BACS/HBES)
- Raffrescamento (BACS/HBES)
- Ventilazione e condizionamento (BACS/HBES)
- Produzione di acqua calda (BACS/HBES)
- Illuminazione (BACS/HBES)
- Controllo schermature solari (tapparelle e luce ambiente) (BACS/HBES)
- Centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni (TBM)
- Diagnostica (TBM)
- Rilevamento consumi / miglioramento dei parametri di automazione (TBM)
Dalla valutazione di queste funzionalità e dal loro livello di automazione la norma permette appunto di definire la classe di riferimento a cui la norma associa, a seguito di esperimenti e calcoli laboratoriali, delle tabelle di riferimento sui risparmi energetici ottenibili e di cui, a titolo di esempio, se ne riportano quelle inerenti all’ambito non residenziale. Dai valori evidenziati si capisce bene il perché nel Decreto requisiti Minimi sia stata inserita come obbligatoria la classe B, i valori di risparmio già da questa classe sono notevoli e in un’ottica di strategia energetica che prevede come abbiamo visto edifici NZEB, quindi edifici in cui siano ottimizzati i consumi energetici (quindi importanza di involucro ed impianti) e dall’altra sia massimizzata la produzione di energia da fonte rinnovabili, avere un’arma in più come l’automazione che permette di ottimizzare appunto i consumi, ma anche, per sua natura, permettere un controllo, una gestione ed un monitoraggio dell’edificio e delle sue funzonalità, sia fondamentale ed imprescindibile.
Da oggi, si cambia!
Come abbiamo visto a seguito del Decreto Requisiti Minimi i sistemi BACS in ambito non residenziale hanno finalmente un “ruolo” ben preciso, a questo sommiamo quello che la norma UNI EN 15232 mette in evidenza in fatto di risparmio ed efficienza energetica ed andiamo a completare, Febbraio 2017, con la norma UNI/TS 11651 “Procedura di Asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla norma UNI EN 15232” che definisce in maniera chiara ed analitica come il tecnico o il professionista può dichiarare, e quindi prendersi la responsabilità, delle caratteristiche e delle funzionalità dell’impianto BACS, ed a questo punto abbiamo che lo scenario è completo e che a questo punto va solo mandato a regime. A questo punto allora sta a noi, a noi tecnici, a noi professionisti, a noi imprese, a noi docenti e formatori, a noi consulenti, capire che questo deve essere un punto di partenza, un punto di evoluzione ed innovazione, e che quello che ci viene chiesto è il futuro dell’edilizia e dell’impiantistica civile.
Da queste basi partiremo e dal prossimo numero ripartiremo per analizzare quelle che sono le “funzioni”, in particolari quelle più efficienti, che possono essere realizzate per il controllo e la gestione degli edifici.